L’ Ordinamento italiano prevede che per poter svolgere attività professionali “intellettuali” si debba essere iscritti in appositi Albi o elenchi, su di essi e a loro protezione vige la normativa espressa dal Codice Civile e dal Codice Penale.
La professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato rientra fra quelle professioni intellettuali protette dalla legge. All’Albo Professionale ci si può iscrivere solo quando si sia compiuto un adeguato percorso di studi e di formazione certificato dalle competenti autorita’, e si sia conseguita l’ abilitazione all’ esercizio della professione superando un “esame di Stato“.
Sul territorio italiano sono distribuiti i vari Collegi locali; possono suddividersi in Provinciali ed interprovinciali se raggruppano più provincie, l’insieme dei collegi locali da vita al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con sede a Roma presso il Ministero della Giustizia.
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